A 100 metri da oggi la distanza minima dal pallone segnasub
24 Giugno 2003

Emanata a tutte le capitanerie una circolare che aumenta la sicurezza
dei subacquei in mare
Con il protocollo 82/033465 in data 26 maggio 2003, il Comando
Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, ha emanato a tutte le Capitanerie
di Porto (loro sedi) una circolare che di fatto modifica la distanza alla
quale devono transitare le imbarcazioni dal segnale esposto di subacqueo in
immersione che può essere sia la lettera "A" delle bandiere che il
caratteristico diagonale bianca in fondo rosso (normalmente vengono esposti
tutti e due sulle imbarcazioni) portandola a 100 metri minimi, in luogo dei
tradizionali 50.
Di notte deve essere esposta
una luce lampeggiante gialla visibile a
giro di orizzonte.
I subacquei devono muoversi nel raggio max di 50 metri dalla verticale
del pallone ed è sufficiente un solo segnale sull'imbarcazione se tutti i
subacquei in immersione si muovono nel raggio di 50 dalla stessa.
I cento metri valgono sia per la classica boetta trainata che per le
bandiere issate sulla barca appoggio.
Sulla barca appoggio deve sempre essere presente una persona in grado
di intervenire se necessario.
Un nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla
balneazione può esporre lo stesso segnale dei subacquei ma con una sagola
mai più lunga di tre metri.

Le disposizioni della sopraccitata circolare hanno effetto immediato e
devono essere conosciute dai diportisti che le devono mettere in pratica fin da subito allo scopo di aumentare la sicurezza.

Boa segnasub

Infrazione Norma Violata

Effettuare la pesca subacquea sportiva con l'ausilio di apparecchi di respirazione (è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di bombole di capacità non superiore a 10 litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della pesca subacquea).
Art. 128/bis D.P.R. 1639/68 come inserito dall'art. 6 D.P.R. 219/83 e art. 2 D.M. 249/87. Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.
Note

La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

Pesca subacquea

Infrazione Norma Violata

Effettuare la pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione (di tali apparecchi ne è consentita l'utilizzazione per finalità diverse dalla pesca e per raccolta di corallo, molluschi e crostacei).
Art. 128 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 249/87.
Art. 15 lett. b) come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.
Art. 1 D.M. 249/87.

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.
Note

E' consentito trasportare nello stesso mezzo nautico fucili o mezzi simili, e apparecchi per la respirazione dotati per ogni mezzo nautico di bombole non superiori a 10 litri, fermo restando il divieto per quest' ultimi di utilizzarli per l'esercizio della pesca subacquea. Sequestro di attrezzi e pescato.

Infrazione Norma Violata

Divieto di tenere il fucile armato se non in immersione.
Art. 131 D.P.R. 1639/68 e art. 18 L. 963/65

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.
Note

Sequestro del fucile subacqueo.

Infrazione Norma Violata

Pescare con il fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone di età inferiore a 16 anni.
Art. 18 L. 963/65.

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.
Note

Sequestro del fucile subacqueo.

Infrazione Norma Violata

Obbligo per il sub di operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo d'appoggio o dal galleggiante di segnalazione.
Art. 130 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 8 D.P.R. 219/83.

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.

Infrazione Norma Violata

Esercitare la pesca subacquea senza la presenza, in zona, di mezzo nautico con persona pronta ad intervenire. Mancanza, a bordo dello stesso mezzo, di cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.
Art. 3 D.M. 249/87 e art. 18 L. 963/65

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.
Note

Tale norma, a mente della Circ. Min. n°6227201 del 23/07/1987, si riferisce ai pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico nel quale si trovi a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione.
Non rientrano nei presupposti della norma coloro che recano sulla zona di pesca con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra.

Infrazione Norma Violata

Esercizio della pesca subacquea in zone vietate e cioè: distanza inferiore a 500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti; distanza inferiore a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a 100 mt. dalle navi ancorate fuori dai porti; in zona di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti.
Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.
Note

La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

Infrazione Norma Violata

Esercizio della pesca subacquea dal tramonto all'alba.
Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88

Sanzione Norma - Competenza

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.
Note

La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

Associazione sportiva femminile

Sede legale: Via Monte Calisio, 3

38014 Gardolo TN

Tel. 0461/825060  Fax. 0461/825426

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